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NUOVO PIANO CASA SARDEGNA 2023 2024

NUOVO PIANO CASA SARDEGNA 2023 2024

È uscito il Nuovo Piano Casa Sardegna 2023 2024 pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione autonoma della Sardegna del 24/10/2023.


La Legge regionale, in vigore dal 23 ottobre 2023, al Capo XI tratta le norme in
materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica e ha come finalità la
limitazione del consumo del suolo, il rispetto dell’ambiente e l’adeguamento
dell’offerta turistica.


Ma di cosa si tratta e cosa prevede? Tra le novità troviamo:
- il riuso e il recupero di sottotetti con possibile incremento volumetrico
- il riuso e il recupero di seminterrati, piani pilotis, locali al piano terra,
soppalchi
- interventi in favore dei portatori di handicap gravi
- ampliamenti volumetrici per strutture ricettive esistenti.


Non ci resta che controllare che i nostri immobili siamo in regola per fare richiesta!

Stiamo cercando te

Stiamo cercando te

Per ampliamento del nostro team di lavoro ricerchiamo diverse figure professionali : dal tirocinante tecnico junior al preposto tecnico senior . 

Sei un geometra, un ingrgnere o un architetto? 

Sei brillante, empatico e dinamico?

Il cantiere e il mondo immobiliare sono il tuo habitat ?

Inviaci la tua candidatura e una breve lettera di presentazione e partecipa alle prossime selezioni.

Chiusura per ferie estive 2020

Chiusura per ferie estive 2020

Informiamo la gentile clientela  che lo studio resterà chiuso dal 13 agosto alle h 13.00 e riapriremo il 20 agosto alle h 9.00.

Buona estate a tutti.

Proroga piano casa Sardegna al 31/12/2020

Proroga piano casa Sardegna al 31/12/2020

Il Piano Casa Sardegna è stato ufficialmente prorogato , senza alcuna modifica, fino al 31/12/2020.

Sulla nuova legge si attendono sviluppi già nei mesi estivi anche se in consiglio si prostetta ci sarà una aspra battaglia sul contenuto da varare .

Detrazioni fiscali al 110%

Detrazioni fiscali al 110%

Pubblicato in Gazzetta il decreto "Rilancia Italia".

Credito di imposta al 110% , ma per quali lavori ?

-Interventi eco-bonus
-Interventi Sisma Bonus
-Fotovoltaico
-Colonnine di ricarica veicoli elettrici

Per quanto concerne gli interventi Eco-Bonus rientrano:

1️⃣ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI (CAPPOTTO TERMICO) FINO A 60.000,00 EURO
2️⃣INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI SU PARTI COMUNI DI CONDOMINI FINO A 30.000,00 EURO AD UNITà
3️⃣INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI SU VILLE UNIFAMILIARI FINO A 30.000,00 EURO .

RIAPERTURA 4 MAGGIO 2020

RIAPERTURA 4 MAGGIO 2020

Cari clienti,

è con grande felicità che vi comunichiamo che il 4 maggio saremo di nuovo operativi dal nostro ufficio.

Ci siamo organizzati affinchè la nostra e la vostra sicurezza vengano tutelate al 100%.

Vi aspettiamo .

#STIAMOACASAMANONCIFERMIAMO

#STIAMOACASAMANONCIFERMIAMO

Sono giornate strane e difficili , non sappiamo quanto durerà questa situazione ma pensiamo che ci sia un’unica soluzione possibile per affrontarla : restare vicini virtualmente e connessi .
Non possiamo toccarci , non possiamo abbracciarci , non possiamo stringerci la mano ma possiamo parlare al telefono e scriverci su tutti i canali web !

Approfitta del maggior tempo a disposizione per contattarci e ricevere informazioni e preventivi gratuiti su i nostri servizI.

EMERGENZA CORONA VIRUS_AGGIORNAMENTO

EMERGENZA CORONA VIRUS_AGGIORNAMENTO

Avviso alla clientela 

Vi informiamo che nell’interesse nostro e di tutta la comunità abbiamo ritenuto necessario chiudere l’ufficio e attivare il lavoro da casa. Saremo pertanto operativi comunque ai seguenti recapiti e con i consueti orari:

☎️     070.2775271

Mail.  [email protected]

Wapp 335.8471645

#stiamoacasamanoncifermiamo

Lo staff

PROROGA PIANO CASA SARDEGNA 2020

PROROGA PIANO CASA SARDEGNA 2020

Il consiglio regionale ha approvato la proroga del piano casa fino al 30/06/2020 senza apportare alcuna modifica al contenuto .

Prossimamente verrà presentato il nuovo disegno di legge che promette di offrire maggiori opportunità e più stabilità . 

BONUS FACCIATE

BONUS FACCIATE

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B. 

Sono ammessi al beneficio solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (i requisiti sono indicati nelle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. 

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

SCONTO WEB ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

SCONTO WEB ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Da oggi 23/09/2019 richiedi fino al 31/10/2019 il tuo attestato di prestazione energeticacon lo sconto web del 25%

Compila il form nella sezione contatti e richiedi un preventivo personalizzato.


PREZZO DI LISTINO       EURO 200,00 + IVA 

PREZZO SCONTO WEB   EURO 150,00 + IVA

 

La tariffa comprende: 

-SOPRALLUOGO

-REDAZIONE DELL'ATTESTATO

-TRASMISSIONE IN REGIONE

 

GARANTIAMO LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO IN 72 ORE

Nuovo orario

Nuovo orario

Vi comunichiamo che da lunedì 27/05/2019 l'ufficio osserverà i seguenti orari :

Dalle 09.00 alle 13.00 

Dalle 15.30 alle 19.30

Proroga termini bando contributi smaltimento amianto

Proroga termini bando contributi smaltimento amianto

Bando area metropolitana di Cagliari

Bando contributi rimozione manufatti contenenti amianto - 2018
Comunicazione di proroga dei termini di presentazione delle istanze
Con Determinazione n°110 del 17/10/2018 i termini di presentazione delle domande per il contributo in oggetto sono stati prorogati sino al 19/11/2018 ore 12:00.

Plusvalenza terreni

Plusvalenza terreni

Sapete che con l'ultima legge di bilancio è stata riaperta la rivalutazione dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa?

Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’1.1.2018, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le
plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

L'imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell'  8️% e per poterne usufruire dovete far redigere una perizia giurata da un tecnico abilitato .

Cosa aspettate ? Contattateci subito per un preventivo gratuito e personalizzato!

Con la ristrutturazione il valore delle case aumenta del 29%

Con la ristrutturazione il valore delle case aumenta del 29%

Gli interventi di riqualificazione si ripercuotono sul valore delle case. Analizzando le offerte immobiliari residenziali, il rapporto elaborato da Cresme-Symbola ha rilevato che mediamente le abitazioni ristrutturate immesse sul mercato hanno un valore del 29% superiore a quelle non ristrutturate. Le abitazioni ristrutturate, inoltre, hanno un prezzo medio superiore anche al prezzo medio delle abitazioni nuove: una abitazione ristrutturata in Italia viene posta sul mercato mediamente al valore di circa 300.000 euro, mentre una non ristrutturata è messa sul mercato al valore di 233.000 euro e una abitazione nuova al prezzo di circa 280.000.

Per fare un esempio, a fronte di un intervento medio di 14.500 euro, un’abitazione ristrutturata aumenta il suo valore di 65.750 euro.

Insomma, “gli interventi di riqualificazione offrono un risultato in termini di valorizzazione patrimoniale, di incremento della ricchezza del paese”. Spalmato su tutto il patrimonio edilizio, il potenziale di aumento del valore è infatti di 20 miliardi ogni anno. Spieghiamo. Le case compravendute nel 2016 in Italia sono state 528mila: se tutte queste abitazioni fossero state ristrutturate, il valore di questo patrimonio edilizio sarebbe aumentato di circa 20 miliardi.

Agibilità: Modello Unico per tutti i Comuni

Agibilità: Modello Unico per tutti i Comuni

Niente più attese per il rilascio da parte del Co­mune del rilascio del certificato della sus­sistenza delle condizioni di si­curezza, igiene, salubrità, previ­sti dagli uffici tecnici. In poche parole il “Certificato di abitabilità” oggi battezzato “Certificato di agibilità”. Dopo l’intesa Stato-Regioni del 4 maggio 2017, questo certificato sarà redatto in  autodichiarazione a cura di un profes­sionista abilitato, e idoneo a compilare l’autocertificazione utilizzando uno stesso modulo informativo per tutti i Comuni. Le disposizioni sono quelle contenute nel d.lgs. n. 222/2016, noto come decreto “Scia 2”, in base alla legge n. 124/2014 che riorganizza  le pubbliche amministrazioni, al fine di accele­rare e semplificare ­le procedure dei servizi pubblici.

L’agibilità
Abrogato l’articolo 25 del Testo unico e riscritto il 24, nel quale sono trasfe­rite alcune disposizioni conte­nute nell’articolo 25. La segnalazione certificata di agibilità va fatta per le nuove costru­zioni, gli interventi di rico­struzione e sopraelevazione totale o parziale, per la realiz­zazione di interventi sugli edi­fici esistenti e su quanto possa influ­ire sulle condizioni di stabilità, sicurez­za e salubrità.

Adeguamento dei Comuni
I Comuni decideranno se conformarsi ai modelli standardizzati della conferenza unificata o a quelli modificati dalla Regione. Potranno riguar­dare: l’agibilità parziale di edifici singoli, parti di una costruzione funzionalmente autonome; o singole unità im­mobiliari. Il termine per la presentazio­ne rimane quella di 15 giorni dall’ultimazione dei lavori e trasgredire i tempi comporterà una multa da 77 a 464 euro. La relazione è presentata dalla persona al quale è stato rilasciato il permesso di costruire, sia essa so­cietà sia essa persona fisica, ma sempre “accompagnata” dalla dichiarazione di un professionista abilitato alla professione.

Moduli standardizzati
In attuazione del d.lgs. n. 222/2016, sono stati approvati i moduli unifi­cati e standardizzati per la pre­sentazione dello inizio lavori, per le opere temporanee, e altro.

I Tempi
Adesso passa tutto alle Regioni che avranno tempo fino al prossi­mo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistica così come è stata impostata da Stato-Regioni, o se fare qualche aggiustamento, specialmente per le regioni a statuto speciale come la Sicilia. I Comuni avranno tempo comunque fino al 30 giugno per adeguarsi alla norma.

Attestazione di Prestazione Energetica (APE) non conforme, per la Cassazione è reato

Attestazione di Prestazione Energetica (APE) non conforme, per la Cassazione è reato

La difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non può sfuggire al costruttore.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza Penale 10 marzo 2017, n. 16644) che ha annullato una precedente sentenza della Corte di Appello del Comune di Milano che aveva assolto un costruttore dal reato di truffa contrattuale. In particolare, al costruttore era stata contestata la vendita di un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate con riguardo alla definizione della categoria energetica. La Corte di Appello aveva, però escluso la sua responsabilità, ritenendo che il costruttore fosse in buona fede in quanto aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici che attestavano la conformità delle opere al progetto approvato.

Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione deducendo due tipologie di vizi:

-di motivazione: l’imputato non poteva essere in buona fede tenuto conto del fatto che era consapevole di avere effettuato lavori in economia; il fatto che il tecnico certificante avesse ritenuto rispettato il progetto non poteva escludere la consapevolezza degli inadempimenti in capo all’imputato, costruttore, che sapeva di avere utilizzato materiali di qualità inferiore a quella dichiarata, di avere installato serramenti ed impianto di riscaldamento non conformi e di non avere rifatto il tetto;
-di legge: avrebbe dovuto essere riconosciuto quantomeno il dolo eventuale in quanto il venditore avrebbe dovuto rappresentarsi che la difformità delle opere rispetto al progetto avrebbe avuto delle conseguenze sulla classificazione energetica dell’alloggio.
Gli ermellini ha considerato fondato il ricorso in quanto la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto. Poiché il risparmio di spesa conseguente alla esecuzione di opere non conformi a quelle progettate e che avrebbe garantito il rispetto della classe energetica era noto al costruttore, la parte della sentenza che esclude l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente sulla base dell’affidamento che l’imputato avrebbe fatto nelle certificazioni di conformità dei tecnici che avevano eseguito il collaudo è manifestamente illogica.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

A questo punto gli scenari possibili sono diversi e tra questi non è da escludere la responsabilità del progettista. Appare utile ricordare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Quali sono le sanzioni?
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietarioè punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

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